In caso di fatture integrative per acquisti di energia e gas relative al terzo trimestre 2022, giunte dopo il 16 marzo 2023, le aziende interessate hanno tempo fino al 30 settembre (con uno slittamento al 2 ottobre se il 30 settembre è un sabato) per trasmettere in ritardo la comunicazione dei crediti di imposta del 2022 e procedere alla compensazione.
In tal caso, inoltre, la presentazione tardiva della comunicazione non comporta l’applicazione della “remissione in bonis” e non richiede il pagamento della sanzione di 250 euro, a differenza di altre situazioni di irregolarità o dimenticanza.