Con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul perimetro dei «versamenti registrati nel conto fiscale» rilevanti ai fini del requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF), riconoscendo la computabilità sia delle ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi bancari sia delle imposte assolte all’estero, e ha nel contempo ricordato alle imprese la possibilità di chiedere il riesame di una certificazione ritenuta non corretta.