Relativamente alla cessione del credito o allo sconto in fattura per i bonus edilizi, se il cessionario/fornitore si è rifiutato di sottoscrivere l’istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito non spettante, ai fini della regolarizzazione il beneficiario/cedente deve riversare, mediante F24, l’importo dell’indebita detrazione ceduta.