Agevolazione “prima casa”: Accorpamento di due unità immobiliari

Agevolazione “prima casa”: Accorpamento di due unità immobiliari

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 37152 del 29 novembre 2021 ha confermato alcuni principi in materia di agevolazione prima casa:

  • Ai fini della verifica della condizione della c.d. “impossidenza” di altri immobili nel medesimo Comune, rilevano solo gli immobili “idonei” ad abitazione e “l’idoneità” dell’abitazione preposseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative);
  • l’agevolazione compete per l’acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue da accorpare, o anche per il successivo acquisto di un ulteriore abitazione da accorpare alla prima casa.