L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 634 del 30 settembre 20201, ha precisato che l’abitazione, acquistata in comunione legale con le agevolazioni prima casa e poi, attribuita in uso ad uno dei coniugi a seguito di separazione, non rappresenta, per il coniuge non assegnatario, un immobile “inidoneo a soddisfare le esigenze abitative” e, pertanto, non gli consente di acquistare un’altra abitazione con l’agevolazione, a meno che non alieni la propria quota del 50% della ex prima casa, entro 1 anno dal nuovo acquisto.