La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019, ha chiarito che il trasferimento dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” prima del decorso di 5 anni dall’atto di acquisto agevolato, anche se effettuato a favore di un terzo (e non del coniuge o dei figli), in esecuzione delle condizioni dell’accordo di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non determina la decadenza dal beneficio, attesa la “ratio” dell’art. 19 della L. 74/87, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che ne derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.