La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17631 del 21 giugno 2021, ha stabilito che non decade dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile con il beneficio, stipuli lo scioglimento per mutuo dissenso di una precedente donazione con la quale, prima dell’acquisto agevolato, si era spossessato di un altro immobile posto nello stesso Comune.