Con la sentenza n. 20553 del 24 luglio 2024, la Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo della superficie utile massima di 240 mq per l’agevolazione prima casa, devono essere considerati anche i locali separati dall’abitazione principale, purché destinati a funzioni ancillari rispetto ad essa. Tale principio, basato sul criterio funzionale dell’utilizzabilità abitativa, era applicabile fino al 31 dicembre 2013 secondo l’art. 6 del DM 2 agosto 1969 n. 1072. Dopo tale data, le norme sull’agevolazione prima casa sono cambiate, e si fa riferimento esclusivamente al dato catastale (abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9) per determinare se un immobile è di lusso. Nel caso in esame, la Corte ha confermato che un manufatto di 87,64 mq, utilizzato come legnaia, lavanderia e sgombero, andava incluso nella superficie utile dell’immobile, impedendo così l’accesso al beneficio fiscale.