Agevolazione prima casa: Non è possibile rinunciare all’agevolazione prima casa, per acquistarne un’altra con lo stesso beneficio

Agevolazione prima casa: Non è possibile rinunciare all’agevolazione prima casa, per acquistarne un’altra con lo stesso beneficio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4600 del 14 febbraio 2022 ha stabilito che non è possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa, rinunciando a un precedente analogo beneficio, richiesto più di 10 anni prima.

Nel caso di specie, un contribuente, 10 anni dopo aver richiesto le agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto di un immobile nel Comune di Ercolano, in prossimità di un nuovo acquisto, dichiarava all’Agenzia delle Entrate, che non esistevano le condizioni per beneficiare dell’agevolazione perché il contribuente, pur avendo trasferito la residenza anagrafica nel comune campano, aveva continuato a tenere la propria residenza di fatto a Roma. All’esito di tale richiesta, l’Agenzia accettava i versamenti del contribuente delle maggiori imposte e delle sanzioni. Ma nonostante questo la Cassazione ha ritenuto che la rinuncia alla precedente agevolazione, non sia più possibile trascorsi 10 anni dalla fruizione del beneficio, a nulla rilevando che l’Agenzia avesse accettato il pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni.