Nella riposta interpello n. 443 del 29 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa lo scioglimento, per mutuo consenso, della precedente donazione con cui il contribuente aveva donato un’abitazione acquistata con il beneficio. Infatti, le condizioni agevolative vanno verificate al momento dell’atto di acquisto ed in quella data il contribuente non risultava titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali su due immobili acquistati, su tutto il territorio nazionale con l’agevolazione prima casa.