L’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 80 del 27 febbraio 2020, ha affermato che il trasferimento a terzi della prima casa a seguito di separazione consensuale davanti all’ufficiale dello stato civile provoca la decadenza dall’agevolazione in quanto non opera, in caso di separazione ai sensi dell’art. 12 del DL 132/2014, l’esenzione di cui all’art. 19 della L. 74/87.
Per l’Agenzia, l’esenzione non si applica (e, quindi, l’agevolazione prima casa decade) in ragione del fatto che, per espressa previsione normativa, il procedimento adottato dai coniugi per la separazione “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 del DL 132/2014).