La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24542 del 4 novembre 2020, ha chiarito che ai fini dell’agevolazione prima casa, il professionista che voglia dimostrare di svolgere la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato deve avere il proprio ufficio in quel Comune, non essendo sufficiente affermare di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale, in quanto ai fini agevolativi non è sufficiente l’astratta possibilità dello svolgimento dell’attività, bensì il concreto svolgimento di essa.