La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22488 del 16 ottobre 2020, ha stabilito che per evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in ipotesi di alienazione infraquinquennale, è necessario procedere, entro 1 anno dalla rivendita, all’acquisto di un “altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
A tal fine, è idoneo anche un atto di acquisto stipulato mediante scrittura non autenticata, purché sia registrato (considerato che, in tal modo, l’atto acquista data certa) entro il termine di 1 anno dalla rivendita infraquinquennale.
Il fatto che l’atto di compravendita non sia trascritto non rileva ai fini dell’esclusione della decadenza.