La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3095/2019, ha affermato che non si configura un’ipotesi di forza maggiore, idonea ad evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa, nell’ipotesi in cui l’acquirente non riesca a trasferire la residenza nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, in quanto esso è locato (con contratto stipulato dal venditore) a terzi e la locazione si prolunga oltre il termine originariamente pattuito in contratto per decisione del giudice che, nel respingere la domanda di sfratto per finita locazione presentata dall’acquirente (locatore subentrato), lo riconverte da contratto transitorio in contratto di durata 4+4. Secondo la Corte, infatti, l’acquirente, con l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sapere che un contratto “transitorio” di durata superiore a 18 mesi si riconverte in contratto ordinario.