L’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 80 del 27 febbraio 2020, ha affermato che il trasferimento a terzi della prima casa a seguito di separazione consensuale davanti all’ufficiale dello stato civile provoca la decadenza dall’agevolazione in quanto non opera, in caso di separazione ai sensi dell’art. 12 del DL 132/2014, l’esenzione di cui all’art. 19 della L. 74/87.