La C.T. Reg. Marche, con la sentenza 105/3/22, ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha notificato la decadenza dall’agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi, con riferimento ad un immobile acquistato in corso di costruzione, prima del decorso di 3 anni dall’acquisto.
Infatti, in caso di acquisto di un’abitazione in corso di costruzione con il bonus, è necessario ultimare la costruzione del fabbricato entro 3 anni dalla registrazione dell’atto; trascorso il triennio, l’Agenzia delle Entrate ha ancora 3 anni per contestare la spettanza delle agevolazioni concesse.