Nella risposta interpello n. 308 del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza delle condizioni agevolative individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, trova applicazione l’aliquota IVA del 4% (ex n. 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72) per le prestazioni derivanti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di immobili abitativi diversi da A/1, A/8 o A/9, sul terreno che il committente detiene in nuda proprietà. A norma del combinato disposto degli artt. 934 e 983 c.c., il nudo proprietario del terreno acquista la nuda proprietà dell’abitazione che egli edifichi sul terreno medesimo (atteso che l’usufrutto sul terreno si estende anche a tutte le accessioni di esso). Peraltro, posto che, nel caso di specie, il committente è un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE), il beneficio trova applicazione a condizione che l’immobile edificato sia acquistato come “prima casa” nel territorio nazionale, senza alcun obbligo di fissare la residenza.