L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha chiarito che qualora mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, le ringhiere per balconi, le recinzioni e le terrazze montate su pavimento e facciata dell’edificio possono rientrare nella categoria dei “beni finiti”, al fine dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%, per i beni forniti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”, nonché per gli interventi di recupero edilizio diversi dalle manutenzioni) o agevolata (4%, per beni forniti per la costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche “Tupini”, nonché delle costruzioni rurali).
Ringhiere per balconi, terrazze, ecc. possono risultare idonei a mantenere la propria individualità sotto il profilo funzionale, beneficiando dell’agevolazione. L’aliquota IVA ordinaria troverebbe applicazione solo qualora, una volta smontati, tali beni perdessero le proprie caratteristiche e non fossero riutilizzabili.