Appalti pubblici – Obbligo impugnazione esclusione e ammissione entro 30 giorni

Appalti pubblici – Obbligo impugnazione esclusione e ammissione entro 30 giorni

OK dalla Corte di Giustizia Europea alla norma italiana che prevede il c.d. rito superaccelerato, introdotto dal decreto correttivo al Codice dei contratti art. 29 e al comma 2 bis dell’art. 120 del Codice del Procedimento Amministrativo. Il Rito superaccelerato concerne l’impugnabilità delle esclusioni e delle ammissioni delle altre concorrenti, con esso viene imposto all’impresa ricorrente l’onere di impugnare tali provvedimenti nel perentorio termine di 30 giorni decorrenti (a seguito delle modifiche del correttivo) dal momento in cui gli atti di ammissione/esclusione sono resi in concreto disponibili dall’Amministrazione, corredati di motivazione. Per converso, se i documenti di cui sopra non sono stati ancora messi a disposizione oppure non siano corredati di motivazione, il termine per impugnare non decorre. La ratio sottesa all’introduzione di tale rito è piuttosto evidente: imponendo la contestazione obbligatoria dei provvedimenti di ammissione in un momento molto antecedente a quella dell’aggiudicazione, si è voluto impedire la contestazione dell’aggiudicazione finale per la carenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di ammissione alla gara. Infatti, chi, mancando di impugnare detti provvedimenti nel termine previsto dal rito “superaccelerato”, contesti l’aggiudicazione altrui sotto il profilo della carenza dei requisiti, incorre inevitabilmente nell’irricevibilità del ricorso.