Appalti Pubblici: pubblicato in gazzetta la legge n.3/19 anticorruzione

Appalti Pubblici: pubblicato in gazzetta la legge n.3/19 anticorruzione

Fra le norme del decreto “Sicurezza” (Dl 113/2018 convertito nella legge n.132 del primo dicembre 2018), quella relativa al c.d. «subappalto illecito» è fra le più delicate e allo stesso tempo poco analizzate. Si tratta di una modifica molto rilevante, non tanto per l’aumento della pena in una fattispecie già prevista come reato ma per la conseguente diversa rubricazione del fatto, che viene trasformato da «contravvenzione» a «delitto». In altre parole, il subappalto non autorizzato diventa delitto. E ciò in forza della sanzione penale, che passa dalla pena dell’arresto e dell’ammenda a quella della reclusione e della multa. L’inasprimento della pena interessa in prima battuta l’appaltatore e il subappaltatore ma, subito dopo, si ripercuote anche sui pubblici funzionari tenuti a controllare le modalità di esecuzione della commessa. Il delitto di subappalto non autorizzato, consistente nel fatto di «concedere anche di fatto, in subappalto o cottimo, senza l’autorizzazione dell’autorità competente; la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 1/3 del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell’opera». La nuova natura di “delitto” del subappalto non autorizzato apre le porte all’utilizzo delle intercettazioni in sede di indagine, ivi incluse le più moderne forme di captazioni ambientali attraverso il captatore informatico (c.d. trojan o virus informatico). Le intercettazioni e il captatore informatico potranno essere usati al fine di combattere la corruzione ovvero per contrastare il lavoro in nero o anche il mancato rispetto di norme antinfortunistiche. Situazioni, queste ultime, per le quali, nel sistema precedente, le intercettazioni non potevano essere utilizzate. Infine, il mutamento della natura giuridica del subappalto illecito incide anche sotto svariati profili di natura sostanziale, quali, a mero titolo esemplificativo, l’impossibilità di ricorrere all’oblazione di cui all’art. 162 e 162-bis c.p (causa di estinzione del reato espressamente limitata alle ipotesi di reato contravvenzionale) ovvero la possibile configurazione del delitto tentato di cui all’art. 56 c.p. (istituto non applicabile alle contravvenzioni).