Appalti Pubblici: sentenza – il promotore escluso dalla gara perde il diritto di prelazione

Appalti Pubblici: sentenza – il promotore escluso dalla gara perde il diritto di prelazione

Con la sentenza Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 febbraio 2019, n. 67, viene contraddetto l’orientamento giurisprudenziale prevalente, sino a questo momento, per il quale il Promotore manteneva il diritto di prelazione anche in caso di esclusione. Il Tar del Friuli è stato di diverso avviso il diritto di prelazione riconosciuto al promotore implica la sua partecipazione a tutte le fasi di gara e l’inserimento in graduatoria. Sempre secondo il giudice amministrativo la sussistenza di una posizione qualificata, costituita da un’utile collocazione in graduatoria, rappresenta presupposto imprescindibile per poter esercitare il diritto di prelazione. Al contrario, ammettere che il diritto di prelazione possa essere esercitato dal promotore anche se lo stesso sia stato escluso dalla gara comporterebbe un vulnus ai principi di concorrenzialità e di par condicio, in quanto il promotore potrebbe limitarsi ad una partecipazione di mera forma, presentando un’offerta non competitiva e che non necessariamente deve essere confrontabile con le altre.