Il Tar Lombardia (Sezione IV), con la pronuncia n.53/2019 del 14 gennaio 2019, ha decretato l’annullamento della procedura di gara per giustificazioni generiche, prive di effettivo contenuto e meramente riproduttive di formule predeterminate. In particolare se la voce di prezzo ha un’elevata incidenza sul costo dell’appalto, va giustificata puntualmente. Nel caso di specie la Stazione Appaltante si è limitata a ritenere le giustificazioni “adeguate ed esaustive” ritenendo l’offerta complessivamente congrua, limitandosi però ad accettare una generica formulazione da parte dell’offerente: “di vantare condizioni eccezionalmente favorevoli ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 163/2006 in ragione degli importanti volumi di acquisto realizzati e delle realizzazioni già eseguite in altri appalti”. Per i giudici invece, il subprocedimento di verifica dell’anomalia è da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.