L’agevolazione del “prezzo valore”, disciplinata dall’art. 1, comma 497 della Legge 266/2005, consente di utilizzare il valore catastale come base imponibile per l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, ma solo se esplicitamente richiesta nell’atto di acquisto. L’ordinanza n. 19878 del 18 luglio 2024 della Corte di Cassazione ha ribadito che una semplice richiesta verbale al notaio non è sufficiente; la richiesta deve essere formalmente riportata nell’atto.
In assenza di tale formalizzazione, l’Agenzia delle Entrate può negare l’agevolazione e ricalcolare le imposte sul valore venale dell’immobile.