Più salata, per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in uno di apprendistato professionalizzante. Secondo l’Inps, infatti, dalla trasformazione devono applicare l’aliquota contributiva piena, anche se la variazione cade nel primo biennio di vigenza contrattuale. La precisazione, contenuta nel messaggio 1478/2019 dell’Istituto del 10 di aprile, che nega di fatto il riconoscimento della modulazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006 che, invece, prevede una articolazione agevolata del contributo per i primi due anni di contratto, a prescindere dalla tipologia di apprendistato.