Autorizzazione paesaggistica: chi attesta l’esclusione

Autorizzazione paesaggistica: chi attesta l’esclusione

Il Dpr 31/2017 ha apportato notevoli snellimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilendo l’esclusione dall’autorizzazione per una serie di opere (contenute nell’allegato A) ritenute irrilevanti sotto il profilo dei valori tutelati.
Con riferimento a tali opere, con la Circolare n. 42 del 21 luglio 2017 l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali ha precisato che:
• in caso di intervento che sul piano edilizio richieda una Cila o Scia, sarà il tecnico di fiducia del privato che dovrà asseverare in sede di Cila o Scia l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica, indicando la voce dell’allegato A in cui l’intervento è ricompreso e il rispetto delle relative condizioni;
• in caso di intervento libero anche sul piano edilizio, la responsabilità è affidata esclusivamente al privato che ne risponderà in sede di eventuali controlli. Resta ferma comunque la possibilità per il privato in caso di dubbio, di presentare domanda di autorizzazione semplificata rimettendo al comune l’accertamento delle condizioni di esclusione.