L’ordinanza n. 13424 del 18 maggio 2021 della Corte di cassazione, in contrasto con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero edilizio competono al detentore dell’immobile che sostiene le spese anche senza un contratto registrato che certifichi la “data certa”.