L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.33/E del 6 ottobre 2022 (§ 4), in linea con le richieste dell’Ance ha precisato che la responsabilità in solido del cessionario dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi sussiste solo “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.
Tra l’altro, l’Agenzia chiarisce che:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito;
- la colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta”;
- ai fini della valutazione della diligenza nell’acquisizione del credito, il correntista che acquista dalla banca non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione necessaria.
L’ANCE ha predisposto un apposito dossier riepilogativo sulla circolare 33/E.