Il DL 157/2021 (c.d. decreto “antifrodi”), introducendo il co. 1-ter all’art. 121 del DL 34/2020, ha stabilito che, in caso di utilizzo dei bonus edilizi nelle forme dello sconto in fattura/cessione dei crediti:
- il contribuente deve richiedere il visto di conformità;
- i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta ad una FAQ del 22 novembre 2021, ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano, in via generale, alle comunicazioni per l’opzione di cessione/sconto in fattura trasmesse dal 12 novembre 2021.
Tuttavia, l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e l’obbligo di attestazione della congruità delle spese, non sussiste per i contribuenti che, prima del 12 novembre 2021, hanno:
- ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- eseguito i relativi pagamenti;
- esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, mediante la relativa annotazione.
Questo, anche se la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (a tal fine l’agenzia ha precisato che le specifiche tecniche delle comunicazioni saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021).