L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19 del 27 maggio 2022, ha spiegato l’evoluzione normativa che negli ultimi mesi ha riguardato i bonus edilizi e le regole per la loro cessione in alternativa alla detrazione diretta, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
In merito all’obbligo di indicare il CCNL applicato dal datore di lavoro per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro (introdotto dal co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021), la circolare 19/2022 precisa che:
- in caso di mancata indicazione del CCNL delle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori;
- rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;
- l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.
- sussiste l’obbligo solo quando ci sono dei lavoratori dipendenti e quando il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor o quando i lavori edili siano oggetto di subappalto.