Il DL 25.2.2022 n. 13, in vigore dal 26 febbraio 2022, ha introdotto alcune novità in merito alla cessione dei crediti collegati ai bonus fiscali:
- dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, sono possibili due ulteriori cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione);
- per le opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, ai crediti verrà attributo un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali;
- il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del DL 34/2020 può sanzionato con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.