La DRE Lombardia, nella risposta ad interpello n. 904-2020/2022, ha chiarito che ai fini del superbonus e delle opzioni di sconto o cessione, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, l’attestazione di congruità delle spese, a cura del tecnico abilitato, deve comprendere tutte le spese professionali collegate all’intervento agevolato e nel caso in cui l’onorario professionale per l’apposizione del visto di conformità non sia oggetto di apposita asseverazione, lo stesso non potrà rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus.