Relativamente i lavori avviati dal 28 maggio 2022, per fruire delle detrazioni per interventi “edilizi” sarà necessario indicare il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori (ex art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021). Il nuovo adempimento riguarderà il superbonus, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, tutti i bonus ordinari se ceduti, il bonus mobili e il bonus verde nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.
Sulla questione la CNCE (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), ha chiarito:
- che il nuovo adempimento non si applica alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile ad esempio, metalmeccanico (FAQ 2 del 3 maggio 2022);
- che se l’impresa legittimamente svolge “attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili”, rimane ferma l’ottemperanza degli adempimenti del comma 43-bis (FAQ 4 del 3 maggio 2022).