Dalla Conversione del DL 11/2023 potrebbero scaturire le seguenti novità:
- proroga al 30.6.2023 (invece che 31.3.2023) del termine entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) beneficiando del superbonus al 110%;
- possibilità da parte dei cessionari di optare per un orizzonte temporale di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta acquistati su 10 anni, anziché su 4 o 5 anni, non soltanto per il superbonus, ma anche per il c.d. “bonus barriere 75%” e il sismabonus, nei casi in cui la comunicazione di opzione sia stata presentata entro il 28.2.2023;
- previsione che non rileverebbe la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire;altre disposizioni interpretative sull’obbligo per le imprese appaltatrici di possedere la qualificazione SOA per taluni interventi;
- la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis” con riguardo all’omessa allegazione dell’Allegato B nei tempi previsti per gli interventi antisismici.