Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 142/2022 di conversione del DL 115/2022 sono state introdotte diverse novità, fra le quali risulta di particolare interesse per il settore delle costruzioni la limitazione della responsabilità per il cessionario dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “con dolo o colpa grave”.
Detta limitazione della responsabilità solidale, tuttavia, è stata circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese.
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale può essere fatta valere solo se vengono acquisiti, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni non predisposti all’epoca. L’ANCE ha predisposto un apposito vademecum riepilogativo dell’attuale regime della cessione del credito derivante dai bonus fiscali in edilizia, corredato dalla ricostruzione della relativa disciplina (art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 e smi).