L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.348 del 14 giugno 2023 ha chiarito che l’annullamento di una comunicazione di opzione per lo sconto in fattura con l’indicazione errata del codice fiscale del cedente (errore sostanziale) risulterà possibile anche se nel mentre il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione.
In questo caso si tratta di un credito non spettante per il quale è prevista una sanzione pari al 30% del valore del credito compensato, con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.