In relazione ai bonus edilizi il DL 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023 e in vigore dal 17 febbraio 2023, ha stabilito che:
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti prima di tale data e per il sismabonus acquisti risulti registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita;
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020;
- la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).