Bonus energia: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione da trasmettere entro il 16 marzo

Bonus energia: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione da trasmettere entro il 16 marzo

L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ aggiornate del 10 marzo 2023, ha chiarito che se la comunicazione inviata entro il 16 marzo 2023, relativa ai bonus energia, è scartata per specifici motivi può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo, con lo stesso modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 56785 del 1° marzo 2023.

Questo è possibile se lo scarto sia dovuto a una delle seguenti ragioni:

  • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
  • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
  • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, va inviata nuovamente con i dati corretti, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 21 marzo 2023.