La circ. Agenzia delle Entrate 2/E/2020 ha fornito precisazioni sul c.d. “bonus facciate” introdotto dall’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019.
Tra le altre cose, è stato chiarito che:
– l’agevolazione riguarda soltanto gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
– i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenerlo in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
– sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
– la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.