Con riguardo al c.d. “bonus facciate” previsto dai co. da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l’agenzia delle Entrate con le risposte interpello nn. 179 e 182 dell’11 giugno 2020 ha chiarito che l’agevolazione spetta:
– per tutti i soggetti residenti e non residenti in Italia, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari ed a prescindere dalla loro natura pubblica o privatistica;
– per gli edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. Vi rientrano gli immobili siti in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, condizione documentabile con apposita certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti (non può essere attestata da professionisti).
– per un fabbricato rurale ove sia ubicato nelle zone omogenee A o B del DM 1444/68;
– per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna che devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
– per gli interventi, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.