L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 191 del 23 giugno 2020, ha fornito alcune precisazioni in merito alla detrazione IRPEF/IRES nella misura del 90%, introdotta dall’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”). In particolare l’Agenzia ha chiarito che:
– il bonus spetta per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
– per le spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino;
– sono agevolabili le spese accessorie necessarie all’esecuzione dei lavori (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, sostituzione dei pluviali ecc.);
– i pagamenti dei lavori possono essere effettuati con i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e dalle Poste S.p.A. per il c.d. “ecobonus” o per il bonus “ristrutturazioni”.