L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 385 del 20 luglio 2022 ha precisato che ai fini della fruizione del bonus facciate, se l’impresa esecutrice dei lavori emette una fattura senza riportare correttamente lo sconto da applicarsi ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, non sarà possibile rimediare all’errore mediante l’emissione di una nota di credito.
Il beneficiario, che ha pagato nel 2021 solo il 10% del corrispettivo fatturato potrà beneficiare della detrazione al 90% solo per la parte pagata, per il restante 90% pagato nel 2022 fruirà della detrazione al 60%.