L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020, ha istituito i codici tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni edilizie per le quali i beneficiari hanno optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Fornitori e cessionari, quindi, dal 1 gennaio 2021, potranno utilizzare i crediti in compensazione, indicando nella sezione “Erario” del modello F24 i codici tributo da “6921” a “6926”, relativi, rispettivamente, al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, all’ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) e impianti fotovoltaici (art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR), al sismabonus (art. 16 del DL 63/2013), alla detrazione spettante per le colonnine di ricarica dei veicoli (art. 16-ter del DL 63/2013), al c.d. “bonus facciate” di cui ai co. 219 e 220 dell’art. 1 della L. 160/2019 ed alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR.