Caro materiali istituito Fondo Compensazione del secondo semestre 2021

Caro materiali istituito Fondo Compensazione del secondo semestre 2021

Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM del MIMS che definisce le “Modalita’ di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021, a cui potranno accedere le Stazioni Appaltanti che non disporranno di sufficienti somme nel quadro economico per compensare l’appaltatore. Il Decreto ricalca le misure contenute nell’analogo decreto per i ristori relativi agli appalti del primo semestre dell’anno scorso. In particolare la dotazione del Fondo è di 100 milioni di euro, maggiorato delle somme non utilizzate nel primo semestre.

Tale dotazione sarà ripartita in parti uguali, tra piccole 34%, medie 33% e grandi imprese33%.

Le stazioni appaltanti avranno 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto di rilevazione per fare domanda di accesso al fondo, tramite la piattaforma https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/login.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3, il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la propria responsabilita’:

  1. dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
  2. attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
  3. data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;
  4. categoria di appartenenza dell’impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all’art. 1;
  5. importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche’ in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche’ della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;
  6. entita’ delle risorse finanziarie di cui all’art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;
  7. importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);

Ai sensi dell’art. 3 la Direzione generale per la regolazione dei conti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza di presentazione delle istanze, può riconoscere a ciascuna stazione appaltante un’anticipazione del 50% delle somme chieste.