La C.T. Reg. Emilia Romagna con la sentenza n. 1236/7/19 del 20 giugno 2019 ha confermato che, ai fini dell’accesso alla cedolare secca, il limite soggettivo previsto dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 (che richiede si tratti di una persona fisica), si riferisce alla sola figura del locatore, cioè della parte che concede in locazione, mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma citata con riferimento alla soggettività del conduttore, che, quindi, può anche essere una società.Peraltro, volendo dare rilievo all’uso cui è destinato l’immobile (posto che la norma fa riferimento all'”uso abitativo”), si deve concludere che sia compatibile con la cedolare secca la locazione di un immobile da parte di una impresa per destinarlo “ad uso foresteria”, ovvero ad abitazione di un dipendente: “l’uso foresteria non esclude la destinazione abitativa del bene”.Così, anche i giudici di secondo grado “bocciano” la tesi delle Entrate che, finora, hanno sostenuto, senza supporto normativo, che la natura di società del conduttore impedisse al locatore (persona fisica) l’accesso alla cedolare.