Cessione del credito IVA – Condizioni

Cessione del credito IVA – Condizioni

In merito al credito IVA chiesto a rimborso, l’art. 5 co. 4-ter del DL n. 70 del 14 marzo 1988 (conv. L. n. 154 del 13 maggio 1988) conferma – in modo analogo alla disciplina contenuta nell’art. 43-bis del DPR 602/73 – la possibilità di cessione del medesimo, purché risultante dalla dichiarazione annuale. In merito, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 17 gennaio 2019, la quale ha precisato che è consentito effettuare la cessione del credito soltanto quando il medesimo viene chiesto a rimborso nelle dichiarazione IVA. La ratio che esclude in genere la cessione di un credito tributario prima della sua indicazione nella dichiarazione, consentendola solo nel caso in cui il medesimo sia già stato chiesto a rimborso, risiede nell’esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Si segnala che è più agevole accedere alla procedura che consente alle società che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di trasferire alla consolidante i propri crediti di imposta, anche se non sono richiesti a rimborso secondo l’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018.