Secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1129 del 17 gennaio 2019, la cessione delle pertinenze (art. 817 c.c. ) con atto separato rispetto a quello relativo al bene principale è assoggettata all’aliquota IVA agevolata prevista per quest’ultimo. Seppure le disposizioni che prevedono aliquote IVA agevolate rappresentino un’eccezione, infatti, non sussistono norme che richiedano il trasferimento della pertinenza unitamente al bene principale. La Corte di Cassazione ha richiamato sul punto anche la prassi amministrativa, la quale ha chiarito che alla pertinenza si estende la medesima disciplina fiscale prevista per la tipologia del fabbricato principale, sia quando quest’ultimo e la pertinenza sono oggetto dello stesso atto di cessione, sia quando i due beni sono ceduti separatamente (circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2007 n. 12).