La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 103 del 4 gennaio 2025, ha chiarito che la cessione di cubatura non può essere assimilata alla costituzione di un diritto reale di godimento, anche ai fini della tassazione diretta delle plusvalenze immobiliari. La decisione recepisce quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16080/2021 in tema di imposte indirette.
La cessione di cubatura è qualificata come un atto traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, distinto dai diritti reali, e per questo non può essere ricondotta né alla lettera b) né alla lettera h) dell’articolo 67 del TUIR. Tuttavia, la Cassazione lascia aperta la possibilità che tale cessione rientri nella lettera l) del medesimo articolo, che riguarda gli “obblighi di fare, non fare e permettere”.