L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23 del 29 luglio 2020 è intervenuta sul tema della riqualificazione della vendita da parte di soggetti non imprenditori di fabbricati destinati alla demolizione (non imponibili se trascorsi 5 anni dall’acquisto) in trasferimenti a titolo oneroso di aree edificabili (sempre imponibili ai sensi dell’art. 67 del TUIR).
L’Amministrazione finanziaria prende atto del fatto che la Cassazione in più pronunce ha chiarito, che se su di un’area esiste un fabbricato, questa debba considerarsi come area “già edificata”, in quanto la potenzialità edificatoria si è già consumata per cui l’area non può essere ricondotta, e tassata, alla stregua di quelle “suscettibili di utilizzazione edificatoria” (Cass. n. 22409 del 6 settembre 2019; n. 16718 del 21 giugno 2019; n. 5088 del 21 febbraio 2019).
Attraverso la circolare in commento, quindi, l’Amministrazione finanziaria accetta in toto il pensiero della giurisprudenza e afferma che, se oggetto della cessione è un fabbricato, detto trasferimento non potrà mai essere riqualificato quale cessione di un’area edificabile, nemmeno quando l’edificio stesso risulta destinato alla demolizione e ricostruzione oppure quando lo stesso non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
Si considerano, quindi, superate le indicazioni contenute nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 395 del 22 ottobre 2008 che aveva equiparato la cessione di fabbricati rientranti in un piano di recupero a dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.