L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 331 del 10 settembre 2020 ha ribadito che la cessione è un fabbricato da demolire non potrà mai essere riqualificata come cessione di un’area edificabile, neanche quando il fabbricato non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
Pertanto, la cessione effettuata dopo 5 anni dall’acquisto non genera una plusvalenza assoggettata a IRPEF ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.