A decorrere dal 16 marzo 2019, il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di:
– istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
– attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Occorre quindi:
– individuare le funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un continuativo monitoraggio;
– supportare l’assetto organizzativo con uno contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione aziendale ed una costante analisi degli scostamenti.In tale contesto, l’organo di controllo è chiamato a verificare l’attività degli amministratori in materia di implementazione e valutazione degli assetti organizzativi e a segnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività poste in essere per porvi rimedio e vigilando sulla loro concreta attuazione.